AAMS risponde alle domande più frequenti poste verso il Decreto Direttoriale da lei emanato in data 16 marzo 2018 - link in descrizione.

E' possibile leggere la presente comunicazione direttamente sul sito web AAMS (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1108889/Risposte+ai+quesiti+pi%C3%B9+frequenti+relativi+al+decreto+direttoriale+16+marzo+2018.pdf/8b6db45d-5eb2-4aa6-8d0b-af01e8afffa6)

D1. A quale Ufficio dei monopoli deve essere inoltrata la domanda per richiedere l’autorizzazione?
R1. La domanda deve essere inoltrata all’Ufficio dei monopoli competente per la regione in cui è localizzato l’esercizio di vicinato, la farmacia, la parafarmacia. I recapiti dell’Ufficio sono disponibili in questo sito internet nella sezione “Chi siamo / Articolazione uffici / Organigramma periferico – Area monopoli”

D2. Cosa si intende per “valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo”, nonché per “valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio”?
R2. Il comma 5-bis dell’articolo 62-quater del Testo unico delle accise, prevede che per gli esercizi di vicinato “l’attività di vendita” dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo sia prevalente rispetto alle eventuali altre attività dell’esercizio. La prevalenza “dell’attività di vendita”, pertanto, non può che essere riferita “al valore delle vendite”, comprensive di tutte le imposte (imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo). In pratica, il valore dell’attività di vendita corrisponde al prezzo complessivo di vendita al pubblico dei beni e servizi oggetto delle due tipologie di attività. Il requisito della prevalenza deve sussistere in riferimento a ciascun locale autorizzato e ad un anno solare di attività.

D3. Come è possibile verificare la conformità dei prodotti a quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 6/2016?
R3. Poiché l’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise), non abilita alla preparazione e confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione, la conformità dei prodotti a quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, deve essere assicurata dai fabbricanti. In considerazione della responsabilità solidale del soggetto che commercializza i prodotti, prevista in termini generali dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), il soggetto medesimo è tenuto, come stabilito dal decreto direttoriale 16 marzo 2018, a verificare detta conformità con le modalità ritenute più opportune, compresa l’acquisizione di certificazioni e dichiarazioni rese dai fabbricanti.

D4. L’autorizzazione prevista dal decreto direttoriale 16 marzo 2018 può essere riferita a più locali?
R4. No. L’autorizzazione deve essere richiesta per ciascun locale (esercizio di vicinato, farmacia, parafarmacia) che effettua l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, anche se gestiti da un’unica ditta individuale o società. Qualora intervenga una variazione della denominazione della società o della ditta titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, della sede legale, del numero di partita Iva, del codice fiscale e delle generalità del legale rappresentante, delle generalità delle persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio, del comune, della via, del numero civico o della località in cui è ubicato l’esercizio, se ne deve dare comunicazione all’Ufficio competente per territorio entro 15 giorni dalla intervenuta variazione.

D5. L’autorizzazione prevista dal decreto direttoriale 16 marzo 2018 si riferisce anche ai distributori automatici di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina?
R5. Poiché l’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise), consente la vendita dei prodotti in questione agli esercizi di vicinato, farmacie, parafarmacie, la relativa autorizzazione è riferibile anche ai distributori automatici a condizione che gli stessi siano installati presso i locali autorizzati in modo che siano ordinariamente riconducibili all’attività di quest’ultimi.

D6. Prima di ricevere l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 16 marzo 2018 bisogna sospendere l’attività?
R6. Il comma 1 dell’articolo 1 si riferisce agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che alla data di pubblicazione del decreto direttoriale 16 marzo 2018 già esercitavano l’attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Tali esercizi possono proseguire l’attività ma sono tenuti a presentare l’istanza entro trenta giorni dalla sopraindicata data. Il comma 2 dello stesso articolo si riferisce, invece, agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che intendono, in futuro, esercitare la suddetta attività: in tal caso devono ottenere l’autorizzazione prima di iniziarla.

D7. La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo?
R7. Ai sensi del dpr n. 642/1972, le domande della specie sono soggette all’imposta di bollo.

D8. Il divieto di vendita ai minori dei prodotti liquidi da inalazione è applicabile anche nei confronti dei prodotti che non contengono nicotina?
R8. Il comma 5-bis dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise) prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, alla vendita e all’approvvigionamento “dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, deve essere osservato, tra gli altri, il criterio della “effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori”. Il decreto direttoriale 16 marzo 2018, recando le disposizioni attuative del citato comma 5-bis, non può che riferire il criterio della “effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori” ai prodotti che sono oggetto di autorizzazione, “contenenti o meno nicotina”. Per evidenti ragioni di ragionevole e uniforme applicazione della legge, tale divieto deve essere osservato anche dagli altri soggetti abilitati alla vendita al pubblico dei prodotti in questione.