Sono passati ormai 4 giorni dall'emanazione del decreto AAMS sull'autorizzazione alla vendita di liquidi da inalazione ma, cosa accade adesso? Vediamo un po'.

Analizzando, primariamente, la risposta della filiera ci sono delle voci in "disaccordo" e voci "felici di tale regolamentazione". Ad ogni modo è giusto evidenziare dei punti salienti senza creare troppi allarmismi e cercando di dare adito a numerose domande o richieste. Anche se... i dubbi sono molti e quelle sotto riportate sono solo considerazioni in virtù di quando emesso da AAMS.

La comunicazione di AAMS si attendeva già da tempo il quale termine ultimo era il 31 marzo 2018 - ma arrivata ben prima del tempo stabilito - eloquentemente spiega determinati "paletti" da prendere seriamente in considerazione.Sono passati ormai 4 giorni dall'emanazione del decreto AAMS sull'autorizzazione alla vendita di liquidi da inalazione ma Tantissime le domande poste dagli operatori del settore sui social network e al blog in quanto evidentemente il caos generato da tale provvedimento ha creato non pochi problemi. Consiglio primario? Affidatevi ad un buon commercialista e successivamente in casi estremi ad un buon avvocato.

Partendo innanzitutto dal "Rotta-Boccadutri" (modifica dell'emendamento Vicari) possiamo dire che AAMS si è discostata tanto dalla normativa (anche dall'attuazione del divieto da parte del Ministero dello Salute  per la vendita ai minori di liquidi con nicotina) rivalutando il tanto dichiarato "principio di prevalenza":

Gli esercizi di vicinato per i quali venga meno la prevalenza del valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, [...]

Per principio di prevalenza si intende proprio "vendita di prevalenza" o "devi vendere prevalentemente liquidi con o senza nicotina (parliamo di liquidi miscelati) dispositivi meccanici ed elettronici compresi parti di ricambio, vaporizzatori e accessori per farli funzionare sono compresi"- per dare una spiegazione dettagliata.

Pertanto sia i negozi specializzati sia quelli non (cioè che ad esempio quelli che vendevano cialde da caffè oltre le ecig) dovranno affacciasi a questo criterio - da verificare ogni anno - il quale enuncia che il fatturato dei prodotti soggetti alla comunicazione (liquidi pronti con o senza nicotina, basi neutre miscelate per ecig, hardware come ecig precaricate, dispositivi AIO, aromizzatori RDA, RTA, batterie e caricabatterie, fili per rigenerazione, ricambi di atom e testine per atomizzatori) debba superare quello di altri prodotti come ad esempio -  questo secondo fatturato - (nel caso di un negozio specializzato solo in vaping) può derivare da altri prodotti come glicole propilenico puro a zero  e glicerina vegetale pura a zero, aromi concentrati, articoli quali flaconi, attrezzi o accessori di rigenerazione che non siano essenziali al funzionamento della sigaretta elettronica. Se nel corso dell'anno precedente - quindi -  non si ha una prevalenza di vendita relativa ai prodotti disposti da AAMS non si potranno più effettuare vendite al pubblico e si ha tempo sono fino al 30 gennaio dell'anno per vendere a stock le rimanenze. Rimane però la possibilità da parte di qualunque negozio di vendere prodotti del settore non sottoposti ad AAMS a cui nessuno può dir niente; è ovvio pensare che le entrate non sarebbero le stesse e che successivamente, a ragion veduta, il negozio potrebbero definitivamente chiudere. 

Da notare: la vendita è scorporata dalla tassazione che attualmente è solo attiva per i liquidi con e senza nicotina. Pertanto AAMS inserisce nella dichiarazione del fatturato primario anche "per esempio" fili o atomizzatori che non sono soggetti a tassazione.

[...] decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area monopoli, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione[...]

Per esercizio di vicinato si intende (nella terminologia della grande distribuzione organizzata con il termine negozio di vicinato o esercizio di vicinato) un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 m² o 250 m², nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. (fonte Wikipedia). Pertanto il principio di prevalenza è da attribuire solo per questa tipologia di negozi escluse parafarmacie e farmacie la quale prevalenza non è applicabile. Oltre al danno la beffa in quanto sembrerebbe - analizzando sia l'emendamento, che quello che dice il Ministero della Salute e successivamente AAMS - che il divieto di vendita ai minori sia da rispettare solo per tali negozi e riferito alle farmacie e parafarmacie.

Ad ogni modo tutti devono chiedere l'autorizzazione ad AAMS sia che il negozio sia aperto da tempo (scadenza 22 Aprile 2018 per tale autorizzazione da richiedere) sia chi voglia aprire un nuovo esercizio; tale autorizzazione sarà concessa o meno a discrezione dei criteri sviluppati da AAMS - entro 30gg dal recepimento da parte dell'organo competente della richiesta e avrà durata due anni ove lo stesso titolare dovrà chiedere il rinnovo. Ecco i requisiti importanti per richiederla: 

[...] d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti: 1) che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l’attività; 2) che non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione; 3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 4) nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio. In caso di recente attivazione dell’esercizio, tali valori sono riferiti alla frazione di anno solare in cui è stata esercitata l’attività. Qualora l’attività è esercitata da meno di tre mesi e nel caso di esercizio di vicinato di prossima attivazione, i valori delle vendite sono dichiarati entro quindici giorni dalla fine dei primi tre mesi di attività. [...] 

E i negozi on-line? Ebbene vale lo stesso principio, quello di poter vendere tutto quello che non è soggetto alla comunicazione AAMS, per esempio, aromi concentrati non utilizzabili tal quale, glicole e glicerina "puri", parti di ricambio che non siano necessari al funzionamento della sigaretta elettronica e tutt'altro non venga ricompreso (naturalmente tutto quello che con tassa deve essere venduto con tassa e non ai minori). L'unica cosa che non possono vendere, rispetto ad un negozio fisico autorizzato, sono appunto i liquidi con e senza nicotina; box, atom, batterie e relativi ricambi essenziali rientrano nel calcolo di prevalenza, ma rimangono di libera vendita anche senza autorizzazione e anche online. Ad ogni modo successivamente è vietata secondo AAMS  la vendita di liquidi con o senza nicotina ai minori i quali devono esibire - se richiesto -  un documento che ne attesti la maggior età solo - ricordiamo -  per i negozi fisici in quanto gli on-line non possono vendere tali prodotti:

[...] b) a osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;[...] 

rimandiamo alla comunicazione AAMS: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527578/022+-+Det+-+47885+-+18.pdf/9b390555-4eb1-48dc-b9e7-6f9e8d2a0605