Ancora in sede di controllo da parte della Commissione Finanze del senato, che oggi può o meno dire se idoneo passando così la palla al Senato e successivamente alla Camera, ecco il nuovo emendamento 25-quater in modifica all'emendamento 8.0.1.
Dopo varie vicissitudini, e dopo il parere negativo del Ministero della Salute, è arrivato il nuovo emendamento 25-quater alla Commissione Finanze che da una prima verifica (l'8.0.1) lo aveva accantonato bocciando, di contro, tutti gli altri ("PD" e "Liberi e Uguali") lasciando larga speranza nella possibilità di cambiamento del settore. Cambiamento che, a quanto pare, non c'è stato o non lo si vede fino ad ora. Mai più di adesso le associazioni di settore si trovano divise in pro e contro. C'è chi denuncia una mancanza di obiettivi promessi e chi invece ringrazia largamente per le nuove decisioni prese. Un esempio lampante sono i commenti lasciati dagli utenti alla pagina Facebook #iosvapoiovoto dove non molti sono contenti del cambio dell'emendamento e delle promesse non mantenute.
Ma entrando nel merito del nuovo emendamento che, se reso "idoneo", porterebbe ad un cambio sostanziale nel settore, vediamo di cosa parla premettendo che essendo ancora in Commissione, che questa mattina ne "potrebbe" decretarare la validità, per poter essere considerato testo di legge vigente, dovrà prima passare dal Senato e successivamente alla Camera, successivamente dovrà essere approvato da quest’ultima entro il 22 dicembre 2018 e conseguentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In breve possiamo riassumere che le promesse non sono state mantenute o meglio sono state mantenute in parte in base alla attuale situazione politica italiana, pertanto non si esce dal monopolio e si rimane in AAMS, la tassa verrebbe rimodulata ma sempre esistente (circa 40 centesimi sui flaconi da 10 ml di liquido senza nicotina e circa 80 centesimi su quelli contenenti liquido con nicotina), la NIC H2O fino ad ora venduta con misurazioni variabili di nicotina disciolta in acqua, non sarà più possibile venderla se non rispetta la regolamentazione TPD che obbliga a vendere in flaconi da 10 ml con una concentrazione massima di 20mg/ml. Ritorna la possibilità di vendere i liquidi on-line ma bisognerà essere un deposito fiscale per avere il parere positivo da parte delle istituzioni e si preannuncia la creazione di un Codice Ateco per il settore in concerto con le maggiori e più rappresentative associazioni del settore italiane per le sigarette elettroniche.
Art. 25-quater
(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. All'articolo 62-quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è soppresso.
2. Conseguentemente, all'art. 62 quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) ai commi 2, 6 e 7 bis, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";
b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";
c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";
d) al comma 5 bis, le parole: "sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "sostanze liquide di cui al comma 1-bis", e le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis".
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) le parole: "pari al cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole " pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento";
b) il periodo da: "Dalla data di entrata in vigore" a: "previsto dal medesimo comma." è abrogato.
c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale.".
4. All'articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6:
a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le parole: ", anche transfrontaliera,";
b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'art. 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62- quater, comma 2, del predetto Decreto e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all’articolo 24, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2016, n.6, i quali sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina".
5. All'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole "sigarette elettroniche", ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: "o contenitori di liquido di ricarica".
6. Alla lett. a) dell'art. 1, comma 50 bis della L. 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "in difetto di autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62- quater, comma 2 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione"
7. All’articolo 2, lettera s), del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole “per ricaricare una sigaretta elettronica” sono inserite le seguenti: “, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.".
8. All’articolo 62 quater del D.Lgs. 504/1995 è aggiunto il seguente comma: “8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze”.
9. All'art. 21 del D. Lgs 6/2016 è aggiunto il seguente comma: “18. Non è consentita l’immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.”.
10. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
11. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70. milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014 n. 190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.
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