La Corte d'appello di Napoli, in sede di reclamo, conferma la sentenza del Tribunale, che accoglie la domanda di un lavoratore licenziato illegittimamente dalla società datrice per ragioni disciplinari.

La sentenza n. 16965/2018 della Cassazione precisa:

non costituisce causa legittima di licenziamento la condotta del lavoratore che fuma la sigaretta elettronica nei locali della mensa. Per contestare l'illegittima sospensione dell'attività lavorativa è necessario che l'assenza si protragga "per un periodo apprezzabile di tempo". Fumare una sigaretta durante l'orario di lavoro, infine non è incompatibile con il contestuale svolgimento totale o parziale della prestazione lavorativa.

La vicenda processuale volge al termine con la sentenza pubblicata sul sito studiocataldi.it dove la società datrice ricorreva alla Cassazione ed il lavoratore presentava controricorso.

 

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ritiene che il giudice del reclamo abbia correttamente "evidenziato la differenza tra la condotta di sospensione senza giustificato motivo del lavoro e le mancanze, consistenti nell'uso del cellulare e nel fumo della sigaretta elettronica."

Secondo la Cassazione "la condotta di sospensione dall'attività lavorativa, prevista come infrazione passibile di licenziamento disciplinare – se reiterata – dall'art. 192 CCNL Pubblici Esercizi, consiste in una situazione transitoria di totale assenza della prestazione lavorativa; tale situazione non era stata contestata né era implicita nella contestazione giacché il fumo (nella specie della sigaretta elettronica) durante l'orario di lavoro, non è in sé incompatibile con il contestuale svolgimento della prestazione, in tutto o parzialmente." Lo conferma il fatto che il CCNL distingue "come ipotesi passibile di sanzione conservativa" la contravvenzione al divieto di fumare previsto da apposito cartello, dal fumare nei locali destinati alla clientela. Del pari non sono qualificabili come sospensione dall'attività lavorativa i precedenti disciplinari relativi all'uso del cellulare.

Leggi tutte le note su Studiocataldi.it

La Corte d'appello di Napoli