Perchè un blog o una testata on-line non deve essere necessariamente registrato/a e risulta idoneo a poter pubblicare notizie

E' giusto chiedersi quanto un blog possa essere fedele o veritiero sotto un punto di vista delle notizie. Ebbene in questo momento di confusione sulla tutela giuridica di un blog e sul dire che un blog non è da considerarsi una fonte di informazioni ecco spiegato nientepopodimeno che dalla Corte di Cassazione quello che di solito viene erroneamente a conoscenza.


Il termine blog è la contrazione di web-log, ovvero «diario in rete». I tratti strutturali comuni ai blog riguardano principalmente il fatto che si tratta di “diari in rete”: i testi sono forniti di data e sono presenti sulla pagina web in ordine anticronologico (prima i messaggi più recenti) e la maggior parte delle volte sono introdotti da un titolo.

Classificare i blog non è un'operazione semplicissima proprio perché i blog non sono testi unici ma raccolte di testi, anche se la maggior parte dei blogger risulta coerente nella stesura dei post. Se si sceglie un criterio linguistico, considerare le sottocategorie troppo dettagliate non è utile; sul web infatti è presente un lungo elenco di categorie (in alcuni casi addirittura una tipologia specifica di blog viene etichettata con due nomi diversi). Si parla di social blog, blog collettivo, blog aziendale, blog tematico, photoblog, blog vetrina, blog politico, m-blog, video blog, blog letterario, blog didattico, audioblog, blog personale, blog novel, splog (finti blog riempiti di testi riprodotti solo per dare la sensazione che un determinato argomento sia particolarmente rilevante). Una suddivisione più semplificata (e attendibile) si basa su tre categorie:

  • blog diario
  • blog tematico (inclusi i blog giornalistici)
  • blog letterario 

fonte: Wikipedia


SKYVAPE è un blog tematico non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 DEL 7.03.2001.

Con sentenza n.23230, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribaltato e cassato qualsiasi pronuncia passata in merito alla sentenza stessa sostenendo che la definizione giuridica di un prodotto stampa prevede due condizioni non soddisfatte dal giornale telematico (on-line): un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

Secondo il giudice, nemmeno le più moderne disposizioni sulla registrazione delle testate online sono applicabili ad un blog. La legge 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull’Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla l. 5 agosto 1981, n. 416) che ha introdotto la registrazione dei giornali online, specifica che l’obbligo va espletato soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.

Questa limitazione è stata inoltre ribadita dalla successiva normativa di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle opportunità di accesso a contributi pubblici.

 

Com’è evidente, si tratta di una decisione di ampia portata perché sancisce che non solo i blog, ma nemmeno le testate giornalistiche online sono soggette all’obbligo di registrazione se non hanno intenzione di accedere a contributi pubblici, questo implica che un giornale on.line registrato non gode di più idoneità a pubblicare notizie rispetto ad un blog.

È però necessario specificare che dopo questa sentenza della Cassazione, è entrata in vigore una nuova norma che pone una limitazione alla facoltà di non registrare le testate presso i tribunali di competenza.

Si tratta della legge 16 luglio 2012, n. 103 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità, istituzionale” che prevede che “Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16  della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni”.

Stando a quento prescritto dalla nuova legge, quindi, rimane legittimo l’esonero dall’obbligo di registrazione per tutti i blog e i giornali che non intendano accedere a finanziamenti pubblici a condizione che il ricavo derivante dall’attività della testata online non superi i 100.000 euro annuali.

Questo però non esonera i blog quando si scrive un articolo o un post a dover citare una frase o un periodo scritti da altri blogger o presi da un libro o anche di segnalare articoli - scritti da giornali - esterni da leggere. Sono risorse utili sia per il blogger che scrive, che le usa per confronti e discussioni, sia per i lettori, che possono ampliare l’argomento, inoltre citare le fonti porta il blog ad avere più correttezza e veridicità nei confronti dei lettori.

Una risorsa va citata, quindi scritta, in modo adeguato e deve rispettare alcuni canoni:

  1. deve essere discorsiva: introdotta quindi in modo che il lettore la legga con facilità;
  2. deve essere riconoscibile: il lettore deve sapere che sta leggendo una frase o un periodo scritti da un altro autore e non dal blogger;
  3. deve essere riconoscente: ossia chi ha direttamente fornito la risorsa deve riceverne un giusto credito (non monetario ma di definizione).
  4. Anche l’uso di una nota a pie’ di pagina è consigliato, ma dipende da come è stata impostata la risorsa. In quel caso non è solo importante segnalare la nota con un numero in apice, ma anche linkare quel numero al punto in cui la nota viene inserita, ossia a fine post.

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